Termini e condizioni generali d'uso

Informazioni sul gestore

Il portale per la raccolta di capitali on-line denominato “Yeldo Crowd” è gestito dalla società Y-Crowd S.r.l. (di seguito anche “Y-Crowd” o il “Gestore”), con sede in Milano, via Borgogna n. 5, capitale sociale pari a Euro 25.000 i.v., C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 11813600969, n. REA MI-2626274.

Y-Crowd S.r.l. è iscritta al n. 62 della sezione ordinaria del registro dei portali on-line per la raccolta di capitali, come da Delibera Consob n. 660346 del 3 novembre 2021.

Data di inizio dell’attività: 2 maggio 2022.

Contatti del gestore

Il Gestore può essere contattato ai seguenti indirizzi:

Soggetti che esercitano la funzione di direzione, amministrazione e controllo in Y-Crowd S.r.l.

Y-Crowd è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri:

Soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale

Il capitale sociale deliberato di Y-Crowd S.r.l. è pari a Euro 25.000 ed è sottoscritto interamente da Yeldo Group S.A..

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Y-Crowd ha stipulato un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, polizza n. 410043228 Generali Global Corporate & Commercial.

L’attività svolta da Y-Crowd

Y-Crowd attua un’attenta selezione dei progetti.

I progetti vengono valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

La valutazione del singolo progetto viene supportata da un esperto indipendente nominato da Y-Crowd in conformità alle policy interne dello stesso. È inoltre previsto l’intervento di un Comitato Consultivo quando il progetto in valutazione sia caratterizzato da particolare complessità e richieda competenze tecniche particolari.

La modalità di gestione degli ordini

Conclusa la fase informativa e la fase in cui sono rese le dichiarazioni necessarie ad identificare la qualità dell’investitore, quest’ultimo sarà abilitato ad effettuare ordini che possono essere eseguiti nelle aree del portale a ciò dedicate

In tale ipotesi, il sistema genera un ordine – identificato da un codice univoco generato automaticamente – con l’indicazione delle seguenti informazioni:

Il codice univoco consente anche di fissare l’ordine di priorità degli ordini ricevuti, al fine di poter dare esecuzione agli ordini nell’ordine in cui essi sono stati effettuati.

Gli ordini di investimento ricevuti vengono direttamente trasmessi dal portale al partner bancario di riferimento: Banca Finint S.p.A. (di seguito “Banca Partner”).

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (il “Regolamento CONSOB”) e nel rispetto dei termini contrattuali stipulati con la Banca Partner, il Gestore si obbliga a:

La Banca Partner, secondo quanto definito dall’art. 17 del Regolamento CONSOB e dai termini e condizioni contrattuali stipulati con il Gestore, si obbliga a:

In caso di raggiungimento dell’obiettivo di raccolta, decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso o revoca e perfezionati tutti gli ordini di investimento, Y-Crowd procederà a comunicare alla Banca Partner la chiusura dell’offerta, autorizzandola a sbloccare il conto indisponibile e a erogare i capitali in favore della società offerente. Contrariamente, qualora la campagna non raggiungesse tale obiettivo, Y-Crowd provvederà a comunicare formalmente l’esito negativo della raccolta alla Banca Partner. Quest’ultima, quindi, procederà con la restituzione agli investitori dei versamenti effettuati.

Costi per gli investitori

Sono a carico dell’investitore i costi addebitati dalla società di intermediazione mobiliare nell’ipotesi in cui l’Investitore opti per il regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale come previsto dall’art. 100-ter, comma 2-bis del d.lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).

Inoltre, possono essere richieste all’Investitore commissioni in relazione all’importo sottoscritto e alle caratteristiche del progetto, che verranno dettagliate nei documenti pubblicati sulla pagina del progetto medesimo.

Informazioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), Reg. Consob

Fatto salvo qualsiasi altro diritto di Y-Crowd, gli offerenti riconoscono che nei casi in cui Y-Crowd dovesse sospettare che l’utilizzo del portale da parte di quest’ultimo avvenga in violazione della normativa e/o delle regole relative all’utilizzo del portale, esaminate le circostanze, Y-Crowd potrà impedire all’offerente l’accesso al portale e adottare qualsiasi altra azione che ritenga necessaria o appropriata.

I rischi dell’investimento nell’equity crowdfunding

Y-Crowd S.r.l. in ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento CONSOB, richiama l’attenzione degli investitori sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziarie ad alto rischio (quali quelli relativi agli strumenti finanziari offerti tramite i portali di crowdfunding) siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Investire negli strumenti finanziari proposti mediante il portale comporta sempre dei rischi, in particolare:

Prima di aderire a ciascuna proposta di investimento, Y-Crowd invita l’investitore a valutare attentamente il progetto imprenditoriale, le caratteristiche dell’investimento ad alto rischio e ad essere sempre guidato da una solida strategia di investimento proporzionata alle proprie disponibilità finanziarie.

Infine, si ricorda all’investitore che Y-Crowd si astiene (e nulla di quanto pubblicato potrà essere interpretato in tal senso) dal (i) diffondere notizie che siano incoerenti con le informazioni pubblicate sul portale, e (ii) formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni alle medesime.

INVESTIRE NELL’EQUITY CROWDFUNDING

La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere capitale di rischio, acquisendo la qualità di soci della società e partecipando, quindi, alle iniziative imprenditoriali della medesima.

Trattamento, opportunità e benefici fiscali degli investimenti.

Il regime impositivo dei redditi derivanti dagli investimenti in equity crowdfunding dipende dalla natura del beneficiario (investitore). In generale, i dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente secondo un principio di cassa, e dunque, nell’esercizio in cui sono percepiti.

Dividendo percepito da persona fisica residente in Italia

Sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti è effettuata dall’offerente, al momento dell’erogazione una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Dividendo percepito da persona giuridica residente in Italia (es. società di capitali)

Riguardo ai dividendi percepiti dalle società di capitali residenti in Italia, i proventi concorrono al reddito imponibile nella misura del 5% del loro ammontare.

Dividendo percepito da soggetto IRPEF residente in Italia (es. società di persone o imprenditori individuali)

Il dividendo concorre al reddito imponibile nella misura del 58,14% del suo ammontare.

Dividendo percepito da soggetto non residente in Italia

In questo caso l’offerente applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero dividendo, ai sensi dell’art. 27 co. 3 del DPR 600/73. In determinati presupposti tali soggetti possono comunque presentare richiesta di rimborso e/o richiedere l’applicazione una ritenuta convenzionale qualora esistente.

Dividendo percepito da società di capitali europee (con sede in UE e prive di Stabile Organizzazione in Italia)

I proventi concorrono al reddito imponibile nella misura del 5% del loro ammontare se corrisposti a favore di (i) società o enti di uno stato membro dell’UE; (ii) società o enti soggetti appartenenti allo SEE che sono inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. “White List”). L’articolo 27 comma 3-ter, del DPR n. 600/73, dispone, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura dell’1,20%, previa presentazione, al soggetto erogante, di idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza. Tale ritenuta spetta in tutti i casi in cui non risulti applicabile il regime di esenzione totale previsto dalla Direttiva 2011/96/UE (c.d. “Direttiva Madre-figlia“), che spetta limitatamente ai casi di possesso di partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale della società erogante ininterrottamente da almeno un anno.

Le deroghe al diritto societario previste dal D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179

Ai sensi dell’art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Decreto Crescita-bis”), sono previste le seguenti deroghe al diritto societario relativamente alle PMI:

Il contenuto tipico di un business plan

Il soggetto che intende condurre un’offerta tramite la piattaforma Y-Crowd deve includere tra la documentazione da pubblicare nella pagina inerente al progetto il business plan, consistente nel documento che permette di definire e riepilogare il piano imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il business plan ha, quindi, una duplice funzione: (i) interna, ossia consente di informare e di guidare i processi decisionali all’interno dell’azienda, e (ii) esterna, in quanto, ha lo scopo di presentare il progetto ai terzi, in particolare ai potenziali investitori, anche al fine di consentire loro di operare una scelta d’investimento consapevole e razionale.

Di seguito sono riportati, a titolo non esaustivo, quelli che in base alla prassi possono essere considerati i contenuti tipici di un business plan:

Contenuto tipico del regolamento o dello statuto di un OICR

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) sono definiti come organismi istituiti “per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata” (art. 1, comma 1, lett k) del TUF).

Gli OICR possono essere contrattuali (i.e. i fondi comuni d’investimento) o statutari (i.e. le SICAV o SICAF).

Nel primo caso, il c.d. regolamento dell’OICR è il documento che descrive le regole cui esso si deve attenere nello svolgimento della sua attività, ossia definisce le caratteristiche del fondo comune d’investimento, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. In particolare, ai sensi dell’art. 37 TUF, tale documento deve indicare:

Nel secondo caso, il contenuto dello statuto dell’OICR è determinato, inter alia, dagli artt. 35-quater e quinquies del TUF. In particolare esso deve:

Diritto di recesso

Gli investitori diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori ex art. 24, secondo comma del Regolamento CONSOB, possono esercitare il diritto di recesso entro ai sensi dell’art. 13, quinto comma del Regolamento CONSOB entro sette giorni dalla data dell’ordine inviando la richiesta all’indirizzo mail recesso@yeldocrowd.com.

Y-Crowd verificherà che tale richiesta sia stata effettuata (i) da un cliente diverso dal cliente professionale e dalle altre categorie di investitori indicate all’art. 24, comma 2 del Regolamento CONSOB, e (ii) nel termine di 7 giorni dalla data dell’ordine. La comunicazione di recesso deve contenere almeno (i) le generalità dell’investitore, (ii) il codice univoco dell’ordine, e (iii) il valore dell’investimento per il quale si esercita il recesso. Qualora gli investitori rientrino nella definizione di “consumatori” di cui al d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), godranno del più lungo termine di 14 giorni per esercitare il recesso ad nutum nella medesima modalità.
Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, Y-Crowd darà disposizioni alla Banca Partner affinché restituisca l’importo investito all’investitore, tramite giroconto dal conto indisponibile dell’offerente al conto indicato dall’investitore in sede di investimento.

Diritto di revoca

Ciascuna categoria di investitore, incluso l’“investitore professionale”, può esercitare il diritto di revoca nel caso in cui, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un’imprecisione concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CONSOB. Il diritto di revoca deve essere esercitato inviando la relativa richiesta all’indirizzo mail revoca@yeldocrowd.com.

Y-Crowd verificherà che tale comunicazione sia stata effettuata (i) in relazione ad uno degli eventi sopra descritti, e (ii) nel termine di 7 giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza dell’investitore. La comunicazione di revoca deve contenere almeno (i) le generalità dell’investitore, (ii) il codice univoco dell’ordine, e (iii) il valore dell’investimento per il quale si esercita il recesso, (iv) l’indicazione dell’evento in relazione al quale si esercita il proprio diritto di revoca.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, Y-Crowd darà disposizioni alla Banca Partner affinché restituisca l’importo investito all’investitore, tramite giroconto dal conto indisponibile al conto indicato dall’investitore in sede di investimento.