Informazioni sul gestore
Il portale per la raccolta di capitali on-line denominato “Yeldo Crowd” è gestito dalla società Y-Crowd S.r.l. (di seguito anche “Y-Crowd” o il “Gestore”), con sede in Milano, via Borgogna n. 5, capitale sociale pari a Euro 25.000 i.v., C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 11813600969, n. REA MI-2626274.
Y-Crowd S.r.l. è iscritta al n. 62 della sezione ordinaria del registro dei portali on-line per la raccolta di capitali, come da Delibera Consob n. 660346 del 3 novembre 2021.
Data di inizio dell’attività: 2 maggio 2022.
Contatti del gestore
Il Gestore può essere contattato ai seguenti indirizzi:
- posta ordinaria: info@yeldocrowd.com
- posta elettronica certificata: y-crowd@legalmail.it
Soggetti che esercitano la funzione di direzione, amministrazione e controllo in Y-Crowd S.r.l.
Y-Crowd è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri:
- Francesco Assegnati: Presidente. Dottore Commercialista socio dello Studio Legale e tributario CBA e responsabile del dipartimento Real Estate. Specializzato in assistenza fiscale e regolamentare nel settore finanziario (SGR, Banche, SIM), nel settore Real Estate ed in quello delle energie rinnovabili. È relatore nell’ambito di corsi di master e fiscalità e autore di libri, testi e articoli editi sulla stampa nazionale ed internazionale.
- Marco Dardana: Amministratore Delegato, ha maturato una pluriennale esperienza in primarie società di consulenza aziendale e strategica con particolare focus nel settore assicurativo e finanziario, nonché ha assunto il ruolo di “Project Leader” in Boston Consulting Group.
- Alex Fattorini: Consigliere, esperto in materia di riorganizzazione e valorizzazione nell’ambito di operazioni straordinarie di M&A e ristrutturazione. Con riferimento al settore immobiliare già membro di consigli di amministrazione e di advisory committee di soggetti vigilati, fra cui i FIA Immobiliari. Riveste il ruolo di co-partner in DGPA & Co S.r.l. ed è socio e amministratore in Really, attive nella finanza immobiliare. Opera ed investe anche nel settore digitale. Ha conseguito un Master in Business Administration cum laude presso SDA Bocconi ed è stato docente a contratto presso la LUISS Business School e Rebuilding Network e lecturer presso la SDA Bocconi.
Soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale
Il capitale sociale deliberato di Y-Crowd S.r.l. è pari a Euro 25.000 ed è sottoscritto interamente da Yeldo Group S.A..
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Y-Crowd ha stipulato un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, polizza n. 410043228 Generali Global Corporate & Commercial.
L’attività svolta da Y-Crowd
Y-Crowd attua un’attenta selezione dei progetti.
I progetti vengono valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:
- Completezza e correttezza del Business Plan;
- Track record dei soggetti chiave dell’offerente;
- Capacità e competenze dei soggetti coinvolti;
- Rendimento prospettico per gli investitori;
- Co-investimento dell’offerente;
- Sostenibilità e impatti ambientali;
- Innovatività;
- Analisi dei rischi
La valutazione del singolo progetto viene supportata da un esperto indipendente nominato da Y-Crowd in conformità alle policy interne dello stesso. È inoltre previsto l’intervento di un Comitato Consultivo quando il progetto in valutazione sia caratterizzato da particolare complessità e richieda competenze tecniche particolari.
La modalità di gestione degli ordini
Conclusa la fase informativa e la fase in cui sono rese le dichiarazioni necessarie ad identificare la qualità dell’investitore, quest’ultimo sarà abilitato ad effettuare ordini che possono essere eseguiti nelle aree del portale a ciò dedicate
In tale ipotesi, il sistema genera un ordine – identificato da un codice univoco generato automaticamente – con l’indicazione delle seguenti informazioni:
- – i dati personali registrati;
- – i dati dell’offerente al quale si riferisce l’ordine;
- – l’importo che l’investitore intende investire;
- – il codice utente del cliente;
- – il codice univoco dell’ordine.
Il codice univoco consente anche di fissare l’ordine di priorità degli ordini ricevuti, al fine di poter dare esecuzione agli ordini nell’ordine in cui essi sono stati effettuati.
Gli ordini di investimento ricevuti vengono direttamente trasmessi dal portale al partner bancario di riferimento: Banca Finint S.p.A. (di seguito “Banca Partner”).
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (il “Regolamento CONSOB”) e nel rispetto dei termini contrattuali stipulati con la Banca Partner, il Gestore si obbliga a:
- comunicare tempestivamente alla Banca Partner il nome dell’offerente, la descrizione dell’Offerta, inclusi i relativi importi stimati e la durata prevista per la campagna di equity crowdfunding;
- registrare in modo pronto ed accurato gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori;
- C. trasmettere con sollecitudine, correttezza ed efficienza il riepilogo degli ordini di adesione ricevuti. Gli ordini di adesione verranno trasmessi alla Banca Partner, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale verranno ricevuti, e con l’indicazione (i) della natura di investitore “professionale” o “non professionale”, verificata mediante apposita procedura da Y-Crowd sotto la sua esclusiva responsabilità e (ii) del conto corrente dell’investitore per l’eventuale restituzione delle somme.;
- comunicare alla Banca Partner la data di chiusura alle adesioni per ciascuna offerta;
- fornire alla Banca Partner le istruzioni per il perfezionamento di ciascuna offerta, ai sensi dell’art. 17, comma 6 del Regolamento CONSOB;
- informare la Banca Partner circa il mancato perfezionamento di ciascuna offerta e/o la volontà da parte di uno o più investitori di esercitare il diritto di recesso o di revoca ai sensi del Regolamento CONSOB.
La Banca Partner, secondo quanto definito dall’art. 17 del Regolamento CONSOB e dai termini e condizioni contrattuali stipulati con il Gestore, si obbliga a:
- predisporre l’apertura di uno specifico conto corrente bancario destinato a ciascun offerente alle condizioni economiche concordate tra le parti;
- sottoporre a vincolo di indisponibilità tale conto corrente fino alla comunicazione formale di Y-Crowd in merito all’esaurimento delle operazioni di raccolta per la campagna di equity crowdfunding relativa alla specifica offerta;
- curare, per quanto di propria competenza, il perfezionamento degli ordini ricevuti esattamente in ordine cronologico;
- confermare al Gestore l’avvenuta ricezione dell’ordine e l’avvenuto versamento della somma;
- movimentare il conto indisponibile esclusivamente al fine di far tornare i fondi nella piena disponibilità degli investitori che abbiano esercitato il diritto di recesso o di revoca (ai sensi dell’art. 25, comma 3 del Regolamento CONSOB), nonché nel caso di mancato perfezionamento dell’offerta.
In caso di raggiungimento dell’obiettivo di raccolta, decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso o revoca e perfezionati tutti gli ordini di investimento, Y-Crowd procederà a comunicare alla Banca Partner la chiusura dell’offerta, autorizzandola a sbloccare il conto indisponibile e a erogare i capitali in favore della società offerente. Contrariamente, qualora la campagna non raggiungesse tale obiettivo, Y-Crowd provvederà a comunicare formalmente l’esito negativo della raccolta alla Banca Partner. Quest’ultima, quindi, procederà con la restituzione agli investitori dei versamenti effettuati.
Costi per gli investitori
Sono a carico dell’investitore i costi addebitati dalla società di intermediazione mobiliare nell’ipotesi in cui l’Investitore opti per il regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale come previsto dall’art. 100-ter, comma 2-bis del d.lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).
Inoltre, possono essere richieste all’Investitore commissioni in relazione all’importo sottoscritto e alle caratteristiche del progetto, che verranno dettagliate nei documenti pubblicati sulla pagina del progetto medesimo.
Informazioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), Reg. Consob
Fatto salvo qualsiasi altro diritto di Y-Crowd, gli offerenti riconoscono che nei casi in cui Y-Crowd dovesse sospettare che l’utilizzo del portale da parte di quest’ultimo avvenga in violazione della normativa e/o delle regole relative all’utilizzo del portale, esaminate le circostanze, Y-Crowd potrà impedire all’offerente l’accesso al portale e adottare qualsiasi altra azione che ritenga necessaria o appropriata.
I rischi dell’investimento nell’equity crowdfunding
Y-Crowd S.r.l. in ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento CONSOB, richiama l’attenzione degli investitori sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziarie ad alto rischio (quali quelli relativi agli strumenti finanziari offerti tramite i portali di crowdfunding) siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Investire negli strumenti finanziari proposti mediante il portale comporta sempre dei rischi, in particolare:
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Rischio di perdita dell’intero capitale investito
L’investimento in quote o azioni di società non quotate che operano nel settore immobiliare comporta un investimento ad alto rischio rispetto al quale Y-Crowd non può garantire alcun ritorno economico. Acquistando tali strumenti finanziari, infatti, l’investitore partecipa a tutti gli effetti al rischio di impresa: qualora il progetto imprenditoriale non vada a buon fine, l’investitore potrà perdere l’intero capitale investito.
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Rischio di illiquidità
Gli strumenti finanziari offerti tramite il portale si caratterizzano per la loro illiquidità. Questo significa che, generalmente, le partecipazioni acquistate tramite il Portale possono risultare particolarmente difficili da vendere o smobilizzare. In particolare, poiché le partecipazioni offerte in sottoscrizione al pubblico tramite portali on-line non sono di regola ammesse sui mercati regolamentati, l’investitore potrebbe incontrare delle difficoltà nel reperire una controparte interessata ad acquistare tali partecipazioni in tempi ragionevoli e alla giusta valorizzazione.
Prima di aderire a ciascuna proposta di investimento, Y-Crowd invita l’investitore a valutare attentamente il progetto imprenditoriale, le caratteristiche dell’investimento ad alto rischio e ad essere sempre guidato da una solida strategia di investimento proporzionata alle proprie disponibilità finanziarie.
Infine, si ricorda all’investitore che Y-Crowd si astiene (e nulla di quanto pubblicato potrà essere interpretato in tal senso) dal (i) diffondere notizie che siano incoerenti con le informazioni pubblicate sul portale, e (ii) formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni alle medesime.
INVESTIRE NELL’EQUITY CROWDFUNDING
La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere capitale di rischio, acquisendo la qualità di soci della società e partecipando, quindi, alle iniziative imprenditoriali della medesima.
Trattamento, opportunità e benefici fiscali degli investimenti.
Il regime impositivo dei redditi derivanti dagli investimenti in equity crowdfunding dipende dalla natura del beneficiario (investitore). In generale, i dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente secondo un principio di cassa, e dunque, nell’esercizio in cui sono percepiti.
Dividendo percepito da persona fisica residente in Italia
Sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti è effettuata dall’offerente, al momento dell’erogazione una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Dividendo percepito da persona giuridica residente in Italia (es. società di capitali)
Riguardo ai dividendi percepiti dalle società di capitali residenti in Italia, i proventi concorrono al reddito imponibile nella misura del 5% del loro ammontare.
Dividendo percepito da soggetto IRPEF residente in Italia (es. società di persone o imprenditori individuali)
Il dividendo concorre al reddito imponibile nella misura del 58,14% del suo ammontare.
Dividendo percepito da soggetto non residente in Italia
In questo caso l’offerente applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero dividendo, ai sensi dell’art. 27 co. 3 del DPR 600/73. In determinati presupposti tali soggetti possono comunque presentare richiesta di rimborso e/o richiedere l’applicazione una ritenuta convenzionale qualora esistente.
Dividendo percepito da società di capitali europee (con sede in UE e prive di Stabile Organizzazione in Italia)
I proventi concorrono al reddito imponibile nella misura del 5% del loro ammontare se corrisposti a favore di (i) società o enti di uno stato membro dell’UE; (ii) società o enti soggetti appartenenti allo SEE che sono inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. “White List”). L’articolo 27 comma 3-ter, del DPR n. 600/73, dispone, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura dell’1,20%, previa presentazione, al soggetto erogante, di idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza. Tale ritenuta spetta in tutti i casi in cui non risulti applicabile il regime di esenzione totale previsto dalla Direttiva 2011/96/UE (c.d. “Direttiva Madre-figlia“), che spetta limitatamente ai casi di possesso di partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale della società erogante ininterrottamente da almeno un anno.
Le deroghe al diritto societario previste dal D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179
Ai sensi dell’art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Decreto Crescita-bis”), sono previste le seguenti deroghe al diritto societario relativamente alle PMI:
- l’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, secondo e terzo comma, del codice civile;
- l’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata, anche in deroga all’articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali di crowdfunding, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
- nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali;
Il contenuto tipico di un business plan
Il soggetto che intende condurre un’offerta tramite la piattaforma Y-Crowd deve includere tra la documentazione da pubblicare nella pagina inerente al progetto il business plan, consistente nel documento che permette di definire e riepilogare il piano imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il business plan ha, quindi, una duplice funzione: (i) interna, ossia consente di informare e di guidare i processi decisionali all’interno dell’azienda, e (ii) esterna, in quanto, ha lo scopo di presentare il progetto ai terzi, in particolare ai potenziali investitori, anche al fine di consentire loro di operare una scelta d’investimento consapevole e razionale.
Di seguito sono riportati, a titolo non esaustivo, quelli che in base alla prassi possono essere considerati i contenuti tipici di un business plan:
- descrizione del progetto d’investimento e della società proponente;
- presentazione dell’imprenditore e del management, inclusi esperienze pregresse e ruoli nell’iniziativa;
- analisi di mercato potenziale e di riferimento, indicazioni sullo stesso, sulla concorrenza, su fattori critici – indicando punti di forza e punti di debolezza del progetto rispetto al mercato – e sui rischi connessi all’attività descritta nel progetto imprenditoriale;
- descrizione della fattibilità tecnica e requisiti per lo svolgimento del progetto (es. vincoli operativi, autorizzativi e infrastrutturali);
- piano di fattibilità economico-finanziaria con l’indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (ad esempio per investimenti tecnici, immateriali e per finanziare l’avviamento della società e il capitale circolante) e dei relativi strumenti di copertura;
- informazioni sulla redditività attesa dell’investimento e sui fattori di rischio che possono influenzarla negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali;
- piano temporale di sviluppo delle attività, inclusa la descrizione delle fasi principali del progetto e delle risorse coinvolte.
Contenuto tipico del regolamento o dello statuto di un OICR
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) sono definiti come organismi istituiti “per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata” (art. 1, comma 1, lett k) del TUF).
Gli OICR possono essere contrattuali (i.e. i fondi comuni d’investimento) o statutari (i.e. le SICAV o SICAF).
Nel primo caso, il c.d. regolamento dell’OICR è il documento che descrive le regole cui esso si deve attenere nello svolgimento della sua attività, ossia definisce le caratteristiche del fondo comune d’investimento, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. In particolare, ai sensi dell’art. 37 TUF, tale documento deve indicare:
- la denominazione e la durata del fondo;
- le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;
- gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
- il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
- i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
- le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
- la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
- le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;
- se il fondo è un fondo c.d. feeder.
Nel secondo caso, il contenuto dello statuto dell’OICR è determinato, inter alia, dagli artt. 35-quater e quinquies del TUF. In particolare esso deve:
- indicare (i) nel caso delle SICAV, le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate, o (ii) nel caso delle SICAF, le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi;
- prevedere:
- limiti all’emissione di azioni nominative;
- particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
- l’esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
- la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un’azione;
- nel caso di SICAF riservata e fermo restando quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell’impegno dell’azionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.
Diritto di recesso
Gli investitori diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori ex art. 24, secondo comma del Regolamento CONSOB, possono esercitare il diritto di recesso entro ai sensi dell’art. 13, quinto comma del Regolamento CONSOB entro sette giorni dalla data dell’ordine inviando la richiesta all’indirizzo mail recesso@yeldocrowd.com.
Y-Crowd verificherà che tale richiesta sia stata effettuata (i) da un cliente diverso dal cliente professionale e dalle altre categorie di investitori indicate all’art. 24, comma 2 del Regolamento CONSOB, e (ii) nel termine di 7 giorni dalla data dell’ordine. La comunicazione di recesso deve contenere almeno (i) le generalità dell’investitore, (ii) il codice univoco dell’ordine, e (iii) il valore dell’investimento per il quale si esercita il recesso. Qualora gli investitori rientrino nella definizione di “consumatori” di cui al d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), godranno del più lungo termine di 14 giorni per esercitare il recesso ad nutum nella medesima modalità.
Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, Y-Crowd darà disposizioni alla Banca Partner affinché restituisca l’importo investito all’investitore, tramite giroconto dal conto indisponibile dell’offerente al conto indicato dall’investitore in sede di investimento.
Diritto di revoca
Ciascuna categoria di investitore, incluso l’“investitore professionale”, può esercitare il diritto di revoca nel caso in cui, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un’imprecisione concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CONSOB. Il diritto di revoca deve essere esercitato inviando la relativa richiesta all’indirizzo mail revoca@yeldocrowd.com.
Y-Crowd verificherà che tale comunicazione sia stata effettuata (i) in relazione ad uno degli eventi sopra descritti, e (ii) nel termine di 7 giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza dell’investitore. La comunicazione di revoca deve contenere almeno (i) le generalità dell’investitore, (ii) il codice univoco dell’ordine, e (iii) il valore dell’investimento per il quale si esercita il recesso, (iv) l’indicazione dell’evento in relazione al quale si esercita il proprio diritto di revoca.
Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, Y-Crowd darà disposizioni alla Banca Partner affinché restituisca l’importo investito all’investitore, tramite giroconto dal conto indisponibile al conto indicato dall’investitore in sede di investimento.