Con la presente policy Y-CROWD S.R.L. definisce i termini e le modalità con le quali i suoi clienti, siano essi soggetti qualificabili come offerenti oppure come investitori ai sensi del Regolamento Consob, possono far pervenire reclami relativi al servizio offerto.
I reclami possono venire presentati in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@yeldocrowd.com.
Tali reclami devono contenere i dati identificativi del reclamante (nome, cognome/denominazione o ragione sociale, residenza o sede) e i recapiti ai quali il reclamante vuole essere ricontattato, nonché i motivi specifici sui quali il reclamo si fonda.
Y-CROWD si impegna a comunicare all’utente l’esito del reclamo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla sua ricezione, sempre che esso contenga tutti gli elementi necessari per la sua valutazione. A tale proposito, Y-CROWD si riserva il diritto, entro il medesimo termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, di chiedere chiarimenti circa il contenuto del reclamo. La risposta sarà in tal caso fornita entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dei chiarimenti richiesti.
Le risposte conterranno le motivazioni per le quali Y-CROWD ritiene il reclamo fondato oppure non fondato. Nel caso in cui il reclamo venga considerato fondato, Y-CROWD comunicherà all’utente le misure e la tempistica con la quale intende risolvere il problema segnalato dal reclamante e porre rimedio a eventuali danni subiti da quest’ultimo. Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, Y-CROWD fornirà al reclamante, oltre alle ragioni alla base della propria decisione, le indicazioni necessarie per adire, ove lo ritenga opportuno, i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Y-CROWD ha nominato quale responsabile per la gestione dei reclami Nicola Bortoletto.
I dati relativi ai reclami ricevuti, unitamente alle misure adottate a seguito degli stessi, saranno indicati, ai sensi dell’art. 21, comma 3, lettera d) del Regolamento Consob, nel rapporto annuale che Y-CROWD invierà alla Consob.
Gli investitori e gli Offerenti, ove richiesto dal reclamante su base volontaria e non obbligatoria, potrà trovare applicazione il procedimento avanti al nuovo “Arbitro per le controversie finanziare (ACF)”, istituito con regolamento v n. 19602/2016 (ed al quale sono tenuti ad aderire i gestori di portali per la raccolta di capitali).
Maggiori informazioni sul procedimento di fronte all’ACF sono disponibili all’indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie.