Contratto di Servizi per investitore

 

Y-CROWD s.r.l. offre al pubblico i servizi di investimento di seguito riportati, sulla base delle condizioni di contratto contenute nel presente Contratto Quadro di Investimento, che viene accettato per adesione sulla piattaforma di crowdfunding ospitata all’indirizzo web www.yeldocrowd.com  (come previsto da Cass. SS.UU. 16.01.2018 n. 898).

Y-CROWD s.r.l. ha sede legale in Milano, via Borgogna 5, Partita Iva 11813600969, REA MI-2626274, PEC y-crowd@legalmail.it, capitale sociale euro 25.555,55, in persona del suo legale rappresentante, dott. Marco Dardana, nato a Milano il 28/11/1990, cod. fisc. DRDMRC90S28F205A soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Yeldo Group SA, con sede legale in via Boulevard De la Foire n. 2 – Lussemburgo. Y-CROWD è stata autorizzata, previo parere della Banca d’Italia, con Delibera Consob n. 22875 del 8.11.2023 ad operare come Crowdfunding Service Provider in Italia per l’intermediazione e la concessione di prestiti e il collocamento senza impegno irrevocabile e la ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, ai sensi del regolamento EU 1503/2020.

1.       DEFINIZIONI

“Area riservata”: pagina del Portale dedicata all’Investitore, dove sono salvate le informazioni rese e i documenti sottoscritti.

“Contratto”: il presente documento.

“Emittente”: ogni persona fisica o giuridica che persegua l’obiettivo di reperire fondi tramite il Portale ed a tale scopo intenda contrarre finanziamenti o ottenere la sottoscrizione di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding ai sensi del Regolamento.

“Fornitore di Servizi di Pagamento”: ogni soggetto autorizzato secondo la normativa vigente a prestare servizi di pagamento (es: Istituti Bancari, Istituti di pagamento, IMEL).

“Investitore”: ogni persona, fisica o giuridica che abbia sottoscritto il Contratto e che voglia accedere ad uno dei Servizi di Crowdfunding.

“Investitore non Sofisticato”: ogni Investitore diverso da un Investitore Professionale o Sofisticato.

“Investitore Professionale”: ogni persona giuridica che abbia i requisiti di cui all’Allegato n. 3 paragrafo I del Regolamento Consob n. 16190/2007 (c.d. investitori professionali di diritto) e che si qualifichi come tale nei confronti di Y-CROWD.

“Investitore Sofisticato: ogni persona fisica o giuridica che avendo i requisiti di cui all’allegato II, sezione I, punto 1, 2, del Regolamento attesti il possesso di detti requisiti e faccia richiesta di essere trattato come Investitore Sofisticato nelle modalità e con le dichiarazioni previste all’allegato II, sezione II del Regolamento.

“KIIS”: la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, redatta dall’Emittente e pubblicata sul Portale a corredo dell’Offerta (articolo 23 del Regolamento).

“Offerta”: la comunicazione pubblicata sul Portale avente ad oggetto un’offerta di investimento al pubblico contenente almeno gli elementi essenziali previsti dall’art. 1336 c.c., irrevocabile fino ad un determinato termine e che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere l’investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding.

“Ordine di Investimento”: l’accettazione da parte dell’Investitore dell’Offerta dell’Emittente, con la precisazione dell’ammontare dell’investimento espresso in euro.

“Portale”: la piattaforma di crowdfunding ospitata all’indirizzo web www.yeldocrowd.com.

“Progetto di crowdfunding”: la o le attività imprenditoriali per le quali l’Emittente persegue l’obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding.

“Regolamento”: il Regolamento EU 1503/2020.

Servizi di Crowdfunding”: l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche tramite l’utilizzo del Portale consistenti in:

  1. i) intermediazione nella concessione di prestiti;
  2. ii) collocamento senza impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione a, punto 7), della Direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding.

“Strumenti ammessi ai fini di crowdfunding”: le azioni e/o quote di capitale sociale di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicazione di tali azioni.

“Utente”: ogni persona, fisica o giuridica, che abbia concluso con successo la fase di registrazione, di identificazione e, ove necessaria, l’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo sul Portale e che sia abilitata ad accedere ai servizi previsti dal Contratto ma che non lo abbia ancora sottoscritto.

“Valori mobiliari”: valori mobiliari quali definiti all’art. 4, paragrafo 1, punto 44 della direttiva 2014/65/UE.

“YELDO CROWD”: la società Y-CROWD s.r.l. identificata in preambolo.

2.       SERVIZI DI CROWDFUNDING

3.       INFORMAZIONI ALL’INVESTITORE

4.       CLASSIFICAZIONE DELL’INVESTITORE

  1. di esser consapevole delle conseguenze della perdita della tutela collegata allo status di Investitore non Sofisticato;
  2. di essere responsabile della veridicità delle informazioni fornite nella richiesta.
    • YELDO CROWD procede alla classificazione dell’Investitore discrezionalmente, all’esito della valutazione delle informazioni e dei documenti forniti.
    • L’Investitore deve tenere aggiornate le informazioni rese, laddove possano rilevare al fine di modificare la qualifica che si è attribuito.
    • YELDO CROWD non è responsabile della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dall’Investitore.

5.       INVESTITORE NON SOFISTICATO

  1. non raggiunge il punteggio minimo all’esito del test;
  2. risponde in maniera errata ad alcune domande “bloccanti” del test;
  3. decide di non sottoporsi al test.
    • In tali casi, quando intende procedere ad investire sul Portale, l’Investitore non Sofisticato riceve uno specifico alert che evidenzia il rischio di perdita della totalità del capitale che intende investire. Il processo di investimento del Portale, in tal caso, richiede che l’Investitore non Sofisticato riconosca espressamente di avere ricevuto e compreso la segnalazione di rischio.
    • Nel valutare se i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Portale e quali di essi siano appropriati all’Investitore non Sofisticato, YELDO CROWD chiede a quest’ultimo di effettuare una simulazione in merito alla capacità di sostenere le perdite, calcolata in misura pari al 10% del patrimonio suo netto, mettendo a sua disposizione uno specifico tool gratuito, che consente all’Investitore non Sofisticato di effettuare agevolmente il calcolo.
    • L’ Investitore può autorizzare YELDO CROWD a conservarne il risultato per un periodo di 12 mesi. In caso contrario, dovrà ripetere la simulazione ogni volta che intenderà investire nei Servizi di Crowdfunding. Allo scadere dei 12 mesi, l’Investitore non Sofisticato dovrà ripetere la simulazione.
    • L’Investitore non Sofisticato può sempre ripetere la simulazione della capacità di sostenere le perdite ed è invitato a farlo ogni qualvolta mutino le sue condizioni patrimoniali.
    • L’Investitore non Sofisticato può decidere di non comunicare il dato relativo al patrimonio netto. In tal caso, per poter proseguire, dichiara di avere ricevuto il risultato della simulazione.
    • L’Investitore prende atto che ogni investimento sul Portale è compiuto a proprio rischio e dichiara di essere pienamente informato e consapevole dei rischi insiti negli investimenti effettuati mediante Servizi di Crowdfunding nonché dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari illiquidi di PMI, aziende innovative e di start-up.

6.       INVESTITORE PROFESSIONALE E INVESTITORE SOFISTICATO

7.       TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA DI CROWDFUNDING

  1. la data di scadenza dell’Offerta annunciata nel momento in cui l’Offerta di crowdfunding è pubblicata sul Portale; ovvero
  2. la data nella quale viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento fissato o, in caso di obiettivo di finanziamento flessibile, l’obiettivo di finanziamento massimo.

8.       KIIS

9.       SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’OFFERTA DI CROWDFUNDING

 

10.    VERIFICHE PRELIMINARI ALL’INVESTIMENTO

  1. che la somma che intende investire ovvero il totale degli investimenti effettuati sul Portale sia inferiore al 10% del suo patrimonio netto. Nel caso in cui la soglia del 10% venga superata, YELDO CROWD emette un alert in cui avvisa l’Investitore non Sofisticato di tale circostanza. Se l’Investitore non Sofisticato non ha comunicato il risultato della simulazione gli verrà emesso un alert, ogni volta che effettua un investimento, nel quale si riporta l’impossibilità per YELDO CROWD di verificare il superamento della soglia del 10%.
  2. che la somma che intende investire sia superiore all’importo più elevato tra € 1.000,00 o al 5% del patrimonio netto. Nel caso in cui all’esito di detta verifica risulti che l’Investitore non Sofisticato voglia investire una somma superiore o ad € 1.000,00 o al 5% del proprio patrimonio netto, YELDO CROWD, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 7 del Regolamento, procede come di seguito descritto:
  3. emette un’avvertenza sui rischi collegati a tale investimento;
  4. richiede all’Investitore non Sofisticato di prestare un esplicito consenso ad effettuare l’investimento
  5. verifica se l’Investitore non Sofisticato comprende l’investimento e i relativi rischi.

Per quanto riguarda la verifica di cui al precedente punto 3) YELDO CROWD:

  1. verifica se l’Investitore non Sofisticato sia appropriato per l’investimento individuato;
  2. nel caso non risulti appropriato per l’investimento scelto, verifica che risulti quantomeno appropriato in relazione alla sezione del test di verifica delle conoscenze relativa alle conoscenze finanziarie.
    • Se le predette verifiche dovessero dare esito negativo, YELDO CROWD non consentirà all’Investitore non Sofisticato di investire una somma superiore o ad € 1.000,00 o al 5% del proprio patrimonio netto, informandolo che ai sensi della normativa a protezione degli investitori l’investimento per quello specifico progetto non è abilitato ad investire oltre tali soglie.

11.    ORDINE DI INVESTIMENTO E SERVIZI DI PAGAMENTO

12.    PERIODO DI RIFLESSIONE PREVISTO PER L’INVESTITORE

  1. diritto di riflessione, esercitabile entro quattro giorni di calendario, previsto per i soli investitori non sofisticati
  2. diritto di recesso, esercitabile entro quattordici giorni, previsto per tutti gli Investitori, Sofisticati o non Sofisticati, che sono classificabili come consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
    • Durante tali periodi l’Investitore può revocare liberamente l’Ordine di Investimento, senza incorrere in alcuna penalità.
    • Non è previsto alcun periodo di ripensamento né diritto di recesso per gli Investitori Sofisticati che non sono classificabili come consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
    • Qualunque Investitore che voglia esercitare i diritti previsti alle lettere a) e b) dell’art. 12.1 dovrà comunicato via e-mail all’indirizzo recesso@yeldocrowd.com, entro i termini di cui all’art. 12.1.
    • L’unica procedura prevista per poter esercitare la revoca dell’Ordine di Investimento o il recesso dallo stesso è quella prevista al precedente punto 12.4.

13.    COMMISSIONI PER L’INVESTITORE

14.    ESONERO DI RESPONSABILITA’

In tali casi YELDO CROWD informerà immediatamente l’Investitore dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l’Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.

15.    DIRITTO DI RECESSO

16.    MISCELLANEA

17.    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  1. Istituto di pagamento convenzionato con YELDO CROWD.
  2. Emittente (solo per valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding).
  3. Registro delle imprese competente (solo per valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding).
  4. Ad eventuali altri Titolari del trattamento.
  5. Eventuale Società fiduciaria ove incaricata dall’Investitore

18.    CONTROVERSIE TRA YELDO CROWD E INVESTITORE

  1. L’Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte Il del TUF e nel Regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative;
  2. L’Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del Contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.
  1. In caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce all’investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di cui al comma 1, dell’art. 4 della delibera Consob n. 21867 del 26 maggio 2021, con esclusione dei danni non patrimoniali.
    • L’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
    • Il diritto di ricorrere all’Arbitro stesso non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti
    • Tutta la documentazione concernente il procedimento innanzi al ACF è reperibile sul sito web acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento.
    • La presentazione del ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
    • Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

19.    FORO COMPETENTE

20.    MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

In particolare, l’Utente dovrà leggere il Contratto pubblicato sul Portale, disponibile in formato PDF o equivalente. Per apporre la firma tramite FEA, l’Utente riceverà un codice temporaneo OTP sul numero di cellulare indicato in sede di registrazione sul Portale. Una volta inserito il codice OTP sulla apposita sezione del Portale dedicata alla firma del Contratto, quest’ultimo si considererà sottoscritto tramite FEA. Una copia del Contratto sottoscritto, in formato PDF, con l’indicazione dell’ora e data e dell’indirizzo IP dell’Utente, verrà inviata a mezzo e-mail indicato dall’Utente in fase di registrazione sul Portale.

21.    CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL CONTRATTO