La frode è un inganno diretto a danneggiare un diritto altrui. Si intende, quindi, per frode ogni comportamento sleale in pregiudizio di altri, più grave della mala fede, con la finalità di creare un proprio vantaggio.
Pertanto, si configura la frode ogni qualvolta un soggetto pone in essere un comportamento doloso volto a creare un proprio vantaggio economico e a sfavore del soggetto investitore.
A tal fine sono riportate di seguito alcune indicazioni a titolo esemplificativo, ma non limitativo adottate dal Fornitore per evitare il rischio delle frodi.
a. Frodi nelle transazioni finanziarie
Il versamento della quota di investimento deve avvenire esclusivamente dal soggetto investitore a favore, a seconda dei casi, del conto di pagamento o del corrente vincolato intestato al titolare di progetto. Pertanto, in tale ambito trovano applicazione tutti i presidi anti intrusione attuati dal fornitore di servizi di pagamento o dal sistema bancario utilizzato.
Peraltro, il rischio di frodi è ridotto dalle procedure obbligatorie sulla base delle quali il fornitore del servizio di pagamento o il sistema bancario valutano l’identificazione dell’investitore, curano la procedura antiriciclaggio e curano l’incasso.
b. Frodi legate alla pubblicazione del materiale informativo inerente al progetto
Il fornitore pubblicherà l’offerta sul portale solo dopo avere eseguito un’attenta valutazione del progetto, del piano di fattibilità, del business plan e della liceità dell’iniziativa, sulla base delle regole fissate in materia di valutazione del deal flow dei candidati offerenti.
Per tale attività di analisi, il Fornitore si avvale della struttura societaria, ma anche di partner esterni. Tale attività consente alla società di eseguire un corretto ed esatto controllo sui contenuti dell’offerta pubblicata, che rappresenterà fedelmente la realtà del progetto, le reali prospettive di successo, evidenziando in modo dettagliato gli aspetti positivi e negativi dell’investimento.
Al contempo saranno effettuati dei controlli sulla liceità e veridicità dei documenti forniti durante il processo di selezione dell’iniziativa e nella fase istruttoria dell’offerta.
Il Fornitore, inoltre, garantisce per il tramite del proprio sistema informatico le intrusioni da parte di terzi, e quindi che il materiale pubblicato sia effettivamente quello prodotto dall’Offerente e verificato dal Fornitore, e non documenti abusivamente caricati da terzi.
c. Frodi legate al comportamento dell’Offerente
Il Fornitore opererà un attento controllo sui titolari di progetto, a tal proposito saranno esaminate tutte le principali informazioni relative alla società in questione.
In particolare il processo di pubblicazione delle offerte prevede dei controlli ex-ante relativi almeno a:
- la compagine sociale dell’Offerente;
- l’atto costitutivo, lo statuto e la eventuale registrazione dell’Offerente nel registro delle start-up innovative o delle PMI Innovative presso il Registro delle imprese di pertinenza;
- la struttura di corporate governance attuale.
Il Fornitore del portale eseguirà altresì un attento esame sulle nozioni di tipo organizzativo come la struttura, la tecnologia posseduta, eventuali dipendenti, le competenze particolari del management ed altro.